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 Oggetto del messaggio: Bambini in auto
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 9:45 
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Osservando i comportamenti e i malvezzi più comuni, mi imbatto spesso in automobilisti/genitori che lasciano liberi di "fluttuare" all'interno dell'abitacolo i loro pargoli, senza alcuna protezione se non quella del loro "Angelo Custode"... :)
Faccio notare che oltre al pericolo per l'incolumità dei piccoli si pone anche la responsabilità di colui che malauguratamente provoca un incidente e lesioni gravi (per non dire mortali) ad un passeggero lasciato incautamente sprovvisto di protezioni, un banale tamponamento può assumere risvolti drammatici per tutti i soggetti coinvolti, ove la responsabilità ricade (suo malgrado) su chi ha causato il sinistro...

Dopo quest'ampia premessa ho provato a chiarirmi un dubbio sull'interpretazione dell' Art.172 CdS:

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=no ... d_dett=175

Un bambino può essere collocato (con cintura di sicurezza e sistema di ritenuta) sul sedile anteriore del veicolo?

Si sa che a quelli più piccoli -con seggiolino posto contrariamente al senso di marcia e con l'airbag passeggero disattivato- è consentito...
Ma a quelli più grandi?

Secondo l' Art.47 (classificazione dei veicoli):

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=no ... id_dett=49

Le nostre auto ad uso privato sono classificate -se ho capito bene- con la lettera "M".

Ora, il Comma 3 (Art.172) recita testualmente:

"3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m."

Sembrerebbe che sotto i 150 cm, il trasporto sui sedili anteriori non sia ammesso, ma non si parla della categoria "M"...

Preso ormai dallo sfizio di capire come va interpretata la norma ho chiesto direttamente ad alcune pattuglie della Polizia, le quali sempre con estrema cortesia mi hanno risposto:

- Caso 1: non siamo della Stradale, ci coglie impreparati...
- Caso 2: sì, può esser trasportato (con seggiolino e cintura di sicurezza)...
- Caso 3: no, i seggiolini non sono omologati per i sedili anteriori... (???)

Non essendo la sicurezza stradale un quiz a risposta multipla ho mandato una mail al sito della Polizia Stradale, in attesa di un riscontro che temo non giungerà mai, chiedo a voi che ne pensate...
Come interpretate la questione?
Avete risposte certe?

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 10:03 
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io senza farmi troppe seghe mentali o immaginare cosa pensa chi eventualmente dovesse fermarmi per un controllo o altro metto la mia bimba di 3 anni e 1 mese ben fissata nel suo seggiolino isofix sempre dietro....
chi vuole divertirsi legga questa circolare.... http://img.poliziadistato.it/docs/14luglio2006_cinture_2.pdf

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 10:16 
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Ti ringrazio. :)
Purtroppo quella circolare (del 2006) non aggiunge altro agli Artt. che avevo precedentemente citato.
E' chiaro che il sedile posteriore è raccomandabile per i bambini, ciò non toglie però che il dubbio interpretativo rimane...

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 10:29 
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appunto..nel dubbio mettila dietro....!!!
si sa ..i dubbi delle forze dell'ordine...sono da evitare...

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 10:32 
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Permettimi una considerazione "filosofica": leggi e regolamenti non dovrebbero creare dubbi, ma certezze...
Ma nel secondo caso tutti gli avvocati non avrebbero di che campare! :D

Comunque prima o poi ne verrò a capo!

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 10:43 
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no caro, questo è il bello!! le leggi per definizioni creano dubbi e incertezze!!!

In diritto un atto normativo (o legge in senso materiale) è un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte.

La norma è generale perché si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti; è astratta perché si applica a una pluralità indeterminata di casi. L'atto normativo, in quando suscettibile di porre norme generali e astratte, si contrappone al provvedimento in senso stretto, che dispone per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati. Esistono anche atti che pongono norme generali e concrete (ossia non astratte) oppure norme particolari (ossia non generali) e astratte: quanto ai primi, si suole escluderne il carattere normativo, che invece tende a essere riconosciuto ai secondi.

per questo la legge poi si interpreta.... l'interpretazione del diritto permette a qualcuno di dire " fatta la legge, fatto l'inganno", no?

e su queste cose le persone ci marciano!!!!

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 11 marzo 2011, 17:24 
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Adesso mia figlia ha 7 anni ma la metto sempre dietro nel seggiolino. Il seggiolino ha nelle istruzioni un disegno che indica come poterlo fissare in auto, ed indica solo i sedili posteriori, tra l'altro il mio ha gli attacchi isofix e che quindi sono solo dietro, ma può essere installato anche in auto senza attacchi isofix. Il cugino di mia moglie è nella stradale gli chiesi a suo tempo come collocare il seggiolino, e mi disse che si poteva mettere davanti solo quelli da 0 a 9 mesi nel senso opposto di marcia con l'airbag disattivato. I bambini con statura sopra il metro e cinquanta possono sedere davanti con la cintura, gli altri dietro nel seggiolino apposito con la cintura allacciata.

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 12 marzo 2011, 13:52 
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Quanto sotto dovrebbe chiarivi ogni dubbio...

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La legge in merito è molto precisa: il seggiolino è obbligatorio dalla nascita fino ai 12 anni, come stabilisce l’articolo 172 del Codice della strada, secondo il quale in ogni caso i passeggeri di statura inferiore ai 150 cm. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso. Chi infrange le regole rischia una sanzione amministrativa da 70 a 275 euro più la detrazione di 5 punti dalla patente al guidatore, ma se sul veicolo è presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.



Le norme europee indicano cinque gruppi di seggiolini, e per ciascuno è indicato il modo corretto (e obbligatorio) di utilizzo:


Gruppo 0: 0-10 kg / 0-9 mesi.
Va posizionato sul sedile posteriore e assicurato con le apposite cinture di sicurezza all’auto.
Gruppo 0+: per peso inferiore ai 13 kg.
Può anche essere posizionato sul sedile anteriore e rivolto verso quello posteriore, qualora il relativo veicolo non sia munito di airbag sul lato del passeggero o questo sia stato disattivato.
Gruppo 1: 9-18 kg / 9 mesi-4 anni.
Viene montato sul sedile posteriore nel senso di marcia e fissato con la cintura di sicurezza del veicolo.
Gruppo 2: 15-25 kg / fino a 6 anni.
E’ un sedile con braccioli che va posto sul sedile posteriore nel senso di marcia, allacciato con la cintura di sicurezza dell’auto. Senza airbag può essere posizionato anche sul sedile anteriore in senso di marcia.
Gruppo 3: 22-36 kg / 6-12 anni.
Si tratta di un sedile senza braccioli, che va posto sul sedile posteriore per aumentare, da seduto, la statura del bimbo, affinché possa allacciarsi le cinture di sicurezza. Senza airbag può essere posizionato anche sul sedile anteriore in senso di marcia.



Bisogna inoltre ricordare che:


Il seggiolino deve essere omologato e quindi dotato del relativo marchio europeo ECE R44/03 o ECE R44/04.
Chi deve comprarne uno nuovo deve attenersi all'ultima versione del regolamento relativo all’omologazione, il ECE R44/03 o ECE R44/04 (l’indicazione si trova in etichetta, come si evince dall’esempio sotto riportato); per chi ne ha già uno, occorre controllare che risponda ai requisiti indicati dai precedenti regolamenti, ECE R44 oppure ECE R44/02.
In ogni caso, non possono più essere usati dispositivi senza etichetta di omologazione e ad oggi nei negozi è vietato vendere seggiolini e cuscini con omologazione differente da quella ECE R44/03 o ECE R44/04.
È assolutamente vietato far sedere un bambino senza seggiolino sul sedile anteriore, anche se in braccio a un adulto.
In inverno, indossare un indumento imbottito, può impedire alla cintura di funzionare correttamente in caso di brusca frenata o di incidente. E' quindi necessario prestare particolare attenzione al corretto allacciamento delle cinture. Con qualche precauzione si può facilmente evitare questo rischio, sia per i grandi che per i più piccoli: occorre allacciare sempre la cintura di sicurezza sotto spessi indumenti invernali oppure – meglio ancora – toglierli, affinché la cintura sia aderente al corpo del passeggero. Per evitare che il piccolo passeggero prenda freddo, dopo averlo allacciato correttamente si può ricoprirlo con l'indumento che gli è stato tolto o con una coperta.


0-18 Kg: indica il peso minimo e massimo per il quale il seggiolino è stato progettato.
Universal: indica che il dispositivo può essere utilizzato su tutti i veicoli.
E: indica il marchio di omologazione ("e" minuscola, previsto dall'Unione europea, "E" maiuscola, secondo le norme ECE-ONU).
1: indica il paese che ha rilasciato l'omologazione. I Paesi sono così suddivisi: la Germania è abbinata al numero 1 (come in questo caso), la Francia al numero 2, l'Italia al numero 3, i Paesi Bassi al numero 4, la Svezia al numero 5, la Gran Bretagna al numero 11, il Lussemburgo al numero 13.
02: indica che il seggiolino è omologato secondo la precedente normativa; se invece la serie dei numeri inizia con "03" o "04" significa che l’omologazione del seggiolino segue l'ultima direttiva comunitaria, pertanto risponde a standard di sicurezza migliori.
30 10 27… : indica il numero progressivo di produzione dal rilascio dell'omologazione.



Le eccezioni:


Nel caso di autovetture adibite al servizio pubblico di trasporto (per esempio su un taxi o noleggio con conducente) i bambini con statura inferiore a 150 cm. possono circolare senza seggiolino solo sul sedile posteriore e sempre accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
Su veicoli che fin dall'origine non hanno installate le cinture di sicurezza (per esempio alcune auto d'epoca), è vietato trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni. Gli altri (dai 3 anni in su) possono sedere sul sedile posteriore, e sul sedile anteriore solo se hanno superato 150 cm. di altezza.




“Queste soluzioni però - ricorda la Polizia di Stato - non salvano, ovviamente, la vita in caso di incidente”.

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità.
MessaggioInviato: 12 marzo 2011, 14:07 
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Finalmente!
Ora almeno è chiaro.
Grazie ax! :clap:

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 12 marzo 2011, 19:51 
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grazie tante Ax la tua risposta ora me la stampo praticamente hai risolto tutti i dubbi sul trasporto bambini

devo dire che a grandi linee la normativa la conoscevo ma la storia della cintura sotto i vestiti invernali proprio non l'avevo mai sentita

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per gli amanti dei cani questo è il mio


http://www.youtube.com/watch?v=XRoLIoWx ... e=youtu.be


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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 13 marzo 2011, 11:00 
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Mio padre ha fatto sempre sedere me, i miei fratelli e mia sorella sul sedile davanti solo dopo i 12 anni...

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 13 marzo 2011, 18:22 
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Purtroppo per mestiere ne ho viste di cotte e di crude (nel vero senso della parola) e chissà quante ne dovrò ancora vedere. :cry: :cry:
Guardate per esempio questo video:



Questo è quello che potrebbe succedere alla mia auto :u: :u: , osservate cosa succede ai bimbi seduti dietro che sono legati ai seggiolini (E) ;
immaginatevi cosa succederebbe a quei bimbi se non fossero seduti e legati, se fossero seduti sui sedili davanti in braccio alla mamma o nonna (suocera )o addirittura in braccio a chi guida?
Non c'è poi tanto da meravigliarsi del numero impressionante di bambini morti ogni anno sulle strade ;(
Altro che levare punti dalla patente e multe leggere ci vorrebbe omicidio colposo e forse più informazione da parte degli enti preposti al controllo.

Comunque i miei figli viaggiano sempre nei seggiolini e ben legati è il presupposto essenziale per salire in macchina, se no tutti a piedi.
Poi se succede :u: :u: è un conto era destino, doveva capitare, ma per lo meno ho la coscenza apposto, se si può dire così.


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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 13 marzo 2011, 18:40 
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Per quanto la tecnologia possa fare non sarà mai in grado di proteggerci in modo definitivo da certi malaugurati eventi.
L'unica possibilità risiede nella nostra attenzione alla massima prudenza, man mano che questa attenzione cala, sale la possibilità che si verificano gli incidenti.
Le norme, a loro volta, possono darci un indirizzo, un aiuto o attribbuire le responsabilità dell'accaduto, ma non ci proteggono.
Ci vuole Attenzione, Attenzione, Attenzione fino all'infinito.

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 18 marzo 2011, 12:47 
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già, peccato che l'attenzione che quasi sempre abbiamo alla guida non sempre incontri analogo comportamento da parte degli altri utenti della strada.
vedasi la signora che, qualche giorno fa, ha tranquillamente attraversato un incrocio bruciando lo stop e grattuggiandomi il paraurti anteriore.
penso se al posto mio ci fosse stato un ragazzo in motorino...(e glielo ho detto giusto perché tragga insegnamento dalla sua caxxata).

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 18 marzo 2011, 12:53 
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ne approfitto per ricordare l'attuale orientamento della Cassazione in materia che dovrebbe imporre la massima attenzione, da parte del conducente, al corretto uso, da parte di tutti i passeggeri, grandi e piccoli, dei dispositivi di sicurezza:


Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 14 gennaio 2010
Numero: n. 3585
In caso di sinistro stradale, risponde di omicidio colposo per la morte di una persona trasportata il conducente che non imponga e verifichi l'uso delle cinture di sicurezza nell'autoveicolo, essendo suo obbligo effettuare tale controllo anche nei confronti di passeggeri adulti.

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 Oggetto del messaggio: Re: Codice della Strada: dubbi e perplessità sui bambini in
MessaggioInviato: 18 marzo 2011, 12:57 
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In merito a ciò desiderei un chiarimento: se chi causa un incidente causa lesioni gravi o decesso di un componente del veicolo "vittima", in che misura ne risponde se in quest'ultimo il (gli) occupanti non avevano le cinture allacciate?

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MessaggioInviato: 18 marzo 2011, 19:31 
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E_645 ha scritto:
In merito a ciò desiderei un chiarimento: se chi causa un incidente causa lesioni gravi o decesso di un componente del veicolo "vittima", in che misura ne risponde se in quest'ultimo il (gli) occupanti non avevano le cinture allacciate?


Presumo che ogni caso sia a se stante.
Il giudice dovrà verificare il grado di pericolosità della guida dell'autista, colpevole di aver procurato il sinistro.
Va inoltre verificato se l'autista era sotto l'effetto di alcol e/o stupefacenti.
Comunque il minimo sarà omicidio colposo, il massimo????

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attenzione all'emergente tendenza giurisprudenziale che, in casi di gravi violazioni al codice della strada, ha qualificato come doloso il reato di omicidio.
quanto alla sorte del conducente dell'autovettura che provochi lesioni o morte degli occupanti di altra autovettura la sua condotta potrà essere considerata concorrente con quella dell'altro conducente nella causazione dell'evento lesivo.

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A volte le immagini parlano molto più delle parole :(


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Aggiorno questo topic avendo avuto ieri due visioni raccapriccianti ravvicinate.
Il tutto a San Donato Milanese in pieno pomeriggio, mica ... di notte in mezzo al deserto.
Visione nr. 1, la peggiore :cry: : incrociata auto su strada con alla guida ... bimba di età grosso modo come la mia (4 anni o poco meno), tenuta in braccio della conducente. La bimba aveva, e le muoveva pure, le mani sul volante....
Visione nr. 2, migliore della prima :( .... incrociata auto con mamma con bimba piccola tenuta sul sedile del passeggero, entrambe senza cintura e mamma con cellulare all'orecchio...
Ho augurato alle bimbe di avere una schiera di angeli custodi... ed alle mamme di incontrare una pattuglia di vigili, agenti della stradale, carabinieri, controllori di volo, netturbini, insomma chi volete voi, purchè fossero TALEBANI nell'applicare le norme del codice (stradale, civile, anche penale queste sono persone che non devono circolare :acc: :acc: ....).


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