Secondo me, Diego, fai bene a non modificare nulla. Il gioco non vale la candela. Peraltro si evade il fisco (il bollo si basa sulla potenza) e si rischia la rivalsa dell'assicurazione.
Riporto il testo dell'articolo 78, e relativi commi, del "Nuovo codice della strada", consultabile qui
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=no ... id_dett=80Il grassetto è mio.
Articolo 78: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3.
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.